Lo sciopero del personale di volo non costituisce una valida ragione per non riconoscere la compensazione pecuniaria
È frequente nell’ambito dei contenziosi relativi ai disagi aerei che il vettore invochi quale causa di non imputabilità lo sciopero del proprio personale di volo poiché sovente annunciato a sorpresa.
Tale condotta non è certamente casuale, poiché è proprio il Reg. CE 261/04 a riconoscere una causa di non imputabilità in presenza di eventi eccezionali, che a sua volta la Corte di Giustizia europea ha ritenuto di ravvisare in presenza di uno sciopero generale.
Tuttavia, le Compagnie aeree hanno colto l’occasione per estendere a dismisura la portata di tali pronunce, invocando la presenza di una causa eccezionale per ogni tipologia di sciopero.
È dunque evidente che tale atteggiamento costituisce niente di più che un tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, e pertanto, ha trovato una ferma condanna da parte della Corte di Giustizia europea la quale, con le sentenze nn. C-290/17 e 292/17, ha ritenuto doveroso precisare che “uno sciopero selvaggio del personale di volo a seguito dell’annuncio a sorpresa di una ristrutturazione non costituisce una circostanza eccezionale che consenta alla compagni aerea di esonerarsi dall’obbligo di compensazione pecuniaria ad essa incombente in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo”.
Pertanto, anche i nostri Giudici nazionali hanno recepito la citata giurisprudenza comunitaria, emettendo numerose sentenze favorevoli per i passeggeri, fra le quali la più eclatante è stata la n. 2292/19 del Giudice di Pace di Bologna, con cui quest’ultimo ha addirittura aggiunto che tale tipologia di sciopero “si è originato da condotte della compagnia odierna convenuta”, con ogni conseguenza in ordine all’imputabilità a quest’ultima di risarcire i passeggeri per i disagi subiti.